Description
La recente emergenza COVID-19 ha plasmato i risultati economici in tutti i settori e il settore della pesca e dell'acquacoltura non è usurpato. La necessità di proteggere dai rischi è sempre stata primaria per gli operatori economici, ma la COVID-19 ha accentuato la necessità di ottenere una copertura per i rischi sanitari. A tale riguardo, l'Unione europea si è rapidamente mossa con una modifica dell'articolo 35 del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento (UE) n. 508/2014), comprese le "crisi sanitarie pubbliche" tra le cause considerate valide ai fini della compensazione nei fondi di mutualizzazione. Nel presente documento, la Corte analizza l'evoluzione del regolamento 508, concentrandosi sull'articolo 35 e sulle sue modifiche più recenti, per capire se la nuova riforma è conforme alle esigenze del settore della pesca in Italia, uno degli unici due Stati che hanno documentato nei rispettivi piani operativi l'intenzione di attuare fondi di mutualizzazione. Il lavoro ha comportato un'analisi empirica attraverso l'uso di statistiche multivariate effettuate su 61 portatori di interessi italiani. Sono stati individuati diversi profili aziendali e successivamente è stata stimata la probabilità di aderire a un fondo di mutualizzazione sulla base del loro orientamento alle crisi sanitarie. I lavori sottolineano che le modifiche rispondono alle esigenze del settore di migliorare le clausole relative ai fondi di mutualizzazione, ma non sono ancora uno strumento attraente per il mercato italiano.
Details
- Original Author(s)
- Vecchio, YariDi Pasquale, JorgelinaPauselli, GregorioMasi, MargheritaAdinolfi, Felice
- Topic(s)
- Salute degli animali e sanità pubblica, Dati e monitoraggio, Quadro normativo e amministrativo
- Geographical Coverage
- Country-specific
- Country-specific
- Italy
- Date
- November 22, 2021
- Source