Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0708&…), dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti fornisce un quadro per garantire la protezione dell'ambiente acquatico dai rischi associati all'allevamento di tali specie. Disciplina i loro movimenti nell'UE, coprendo tutte le specie acquatiche e i tipi di produzione, e esistono norme speciali per gli impianti di acquacoltura chiusi, nonché esenzioni per le specie elencate nell'allegato IV.
Gli operatori dell'acquacoltura devono richiedere un'autorizzazione per l'introduzione di una specie esotica o la traslocazione di una specie localmente assente da un organismo amministrativo competente dello Stato membro dell'UE ("autorità competente"). Il richiedente deve presentare un fascicolo conforme agli orientamenti indicativi di cui all'allegato I. Un comitato consultivo valuterà se la domanda contenga tutte le informazioni necessarie e ne accerti l'ammissibilità e i rischi potenziali. Il comitato trasmette quindi il suo parere all'autorità competente, che deciderà se rilasciare o negare l'autorizzazione secondo la procedura stabilita.